Fino alla data del 22/12/2017 i riferimenti normativi sulla figura dell'Osteopata sono stati i seguenti:
Riferimento alla Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013
L' Osteopatia rientra tra le "professioni non organizzate in ordini o collegi"
Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
In data 22 dicembre è' stato approvato l'articolo 7 all’interno del DDL Lorenzin sull'individuazione della professione di Osteopata.
Questo notizia rappresenta un grande successo e un primo importante passo per la figura dell’osteopata e questa nuova situazione offrirà enormi vantaggi sia da un punto di vista fiscale che di riconoscimento professionale
Per completezza vi riportiamo quanto contenuto nell’articolo in questione:
Art.7:
Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico.
1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
I passaggi ancora necessari saranno i seguenti:
- avere la firma del Capo dello Stato e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- avere i decreti attuativi
- attendere la conferenza stato-regioni e tutto l'iter tecnico ministeriale, con il decreto dei ministeri addetti per la formazione. Dopo l'istituzione del corso di Laurea e il profilo professionale, si potrà parlare di titoli pregressi, non prima, equipollenza alla Laurea e molto probabilmente l'equivalenza amministrativa che potrà tenere conto di molti criteri; il Ministero della Sanità ha già percorso più volte in passato queste strade per altre professioni, speriamo che chi sarà seduto a quei tavoli riesca a tutelare il più possibile
Probabilmente saranno necessari alcuni mesi in quanto le camere sono state sciolte in data 28 dicembre 2017 e il 4 marzo si tornerà alle urne per la costituzione del nuovo governo; la nostra speranza è che davvero questa legge venga attuata, in quanto in assenza di decreto attuativo si rischia di fare la fine della legge sui chiropratici del 2007 che aveva un DDL fatto e finito ma che da 10 anni non è mai stato attuato.
Pertanto incrociamo le dita sul proseguimento di questo iter che ha oggi fatto un passaggio molto importante ma che ancora non è un punto di arrivo.
Una volta che la conferenza stato-regioni e tutto l’iter ministeriale avranno terminato i loro passaggi e dopo che sarà istituito il profilo professionale saranno indicate le nuove linee guida formative e saranno chiariti tutti i passaggi per eventuali equipollenze ed equivalenze amministrative.
Per concludere, ad oggi, nessuno sa di preciso come verrà gestita la questione relativa ai titoli che hanno terminato i percorsi prima del decreto attuativo o per gli studenti in formazione
I corsi in essere o in partenza prima dei decreti attuativi saranno svolti regolarmente fino a nuove e chiare indicazioni da parte dei ministeri competenti
Speriamo vivamente che l’iter prosegua senza intoppi e speriamo di avervi fornito informazioni chiare e complete
Qualora ci fossero reali e importanti aggiornamenti ve li comunicheremo con puntualità.
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