L'Osteopata
In Italia l'Osteopata è colui che si è formato in maniera specifica in osteopatia, pertanto soggetto alle Leggi della Repubblica Italiana ed in linea con le normative Europee per le sue competenze con le varie specialità mediche e/o non mediche. In Italia la formazione in materia osteopatica è di competenza di scuole di natura privata come da Legge del 14.01.2013 n° 4, facendo parte l'osteopatia delle professioni non ordinate in ordini e collegi,
Fisiomedic Academy, in collaborazione con i propri docenti che si sono formati in Inghilterra e negli Stati Uniti, ha valutato la realtà anglosassone, terra dei padri fondatori dell' osteopatia, ed ha articolato una scuola con un programma di studio suddiviso in un percorso biennale di osteopatia strutturale e in un anno improntato sullo studio dell'osteopatia parte viscerale volendo così fornire quelle competenze pratiche utili agli operatori, seguendo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto concerne la formazione in Osteopatia. Fiore all'occhiello della nostra realtà formativa è l'opportunità per gli studenti di svolgere attività di tirocinio all'interno della clinica osteopatica presente nel nostro polo formativo di Seregno (MB)
In data 22 dicembre è' stato approvato l'articolo 7 all’interno del DDL Lorenzin sull'individuazione della professione di Osteopata.
In data 24 giugno 2021, finalmente, è stato approvato il profilo professionale dell’osteopata in Consiglio dei Ministri, anche se l’iter istitutivo non è ancora completato, mancando alcuni passaggi che potrebbero richiedere ancora tempo.
Questo notizia rappresenta un grande successo e un primo importante passo per la figura dell’osteopata e questa nuova situazione offrirà enormi vantaggi sia da un punto di vista fiscale che di riconoscimento professionale
Per completezza vi riportiamo quanto contenuto nell’articolo in questione:
Art.7:
Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico.
1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico, per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
I passaggi ancora necessari saranno i seguenti:
- attendere la conferenza stato-regioni e tutto l'iter tecnico ministeriale, con il decreto dei ministeri addetti per la formazione. Dopo l'istituzione del corso di Laurea e il profilo professionale, si potrà parlare di titoli pregressi, non prima, equipollenza alla Laurea e molto probabilmente l'equivalenza amministrativa che potrà tenere conto di molti criteri; il Ministero della Sanità ha già percorso più volte in passato queste strade per altre professioni, speriamo che chi sarà seduto a quei tavoli riesca a tutelare il più possibile
Pertanto incrociamo le dita sul proseguimento di questo iter che ha oggi fatto un passaggio molto importante ma che ancora non è un punto di arrivo.
Una volta che la conferenza stato-regioni e tutto l’iter ministeriale avranno terminato i loro passaggi e dopo che sarà istituito il profilo professionale saranno indicate le nuove linee guida formative e saranno chiariti tutti i passaggi per eventuali equipollenze ed equivalenze amministrative.
Per concludere, ad oggi, nessuno sa di preciso come verrà gestita la questione relativa ai titoli che hanno terminato i percorsi prima del decreto attuativo o per gli studenti in formazione
I corsi in essere o in partenza prima dei decreti attuativi saranno svolti regolarmente fino a nuove e chiare indicazioni da parte dei ministeri competenti
Speriamo vivamente che l’iter prosegua senza intoppi e speriamo di avervi fornito informazioni chiare e complete
Qualora ci fossero reali e importanti aggiornamenti ve li comunicheremo con puntualità.
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